tipologie contrattuali di assunzione del personale dipendente

Nel processo che porta all’assunzione di un lavoratore la scelta della fattispecie contrattuale da applicare al rapporto di lavoro rappresenta una delle valutazioni fondamentali che il Datore di lavoro deve compiere, in quanto la scelta della tipologia “contratto di lavoro” risponde ad esigenze specifiche e differenti per ogni azienda.

Lo studio supporta le Aziende, in qualità di Datori di lavoro, nella scelta della tipologia contrattuale più rispondente alle specificità e alle varie esigenze aziendali che possono sorgere.

Ecco una breve sintesi di alcune tipologie contrattuali applicabili, con le quali inquadrare ed assumere un lavoratore dipendente.

Il Contratto a tempo determinato

contratto a tempo determinato

È un rapporto di lavoro subordinato nel quale è prevista una durata predeterminata, mediante l’apposizione di un termine. È disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 20156 n. 81.
La durata massima del contratto a tempo determinato è attualmente fissata in 12 mesi, con possibilità di estensione a 24 mesi, ma solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni quali:

– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria;

– esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

– esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Fermo restando i limiti previsti dalla Legge, fra gli stessi soggetti può esser concluso un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi a condizione che la sottoscrizione avvenga presso la competente sede dell’Ispettorato del Lavoro (c.d. deroga assistita).
In assenza di queste predette condizioni, la stipula di un contratto superiore a 12 mesi si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine.

Proroga

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi e comunque per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti.

La proroga può avvenire liberamente nei primi 12 mesi e successivamente, solo in presenza delle c.d. causali che legittimano la sottoscrizione di un contratto a termine.

Il Contratto di Apprendistato

tipologie contrattuali apprendistato

L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato, e tempo indeterminato utilizzato come modello per inserire i giovani nel mondo  lavorativo, infatti è rivolto ai ragazzi di età compresa fra i 15 e i 29 anni.

Questa tipologia di contratto a tempo indeterminato è finalizzata alla formazione del giovane lavoratore ed è applicabile in qualsiasi settore.

Esistono 3 diverse tipologie di apprendistato:
1) Apprendistato per la qualifica e diploma professionale per il diploma o certificato di specializzazione tecnica superiore con limite di età da 15 a 25 anni finalizzato a conseguire uno delle predette qualificazioni in ambiente di lavoro;

2) Apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 ai 29 anni compiuti finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale;

3) Apprendistato di alta formazione per i giovani dai 18 ai 29 anni, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari compresi i dottorati di ricerca.

I principali benefici per le aziende che assumono con il contratto di apprendistato sono:
1) a livello retributivo la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo;

2) a livello contributivo la possibilità di beneficiare di un trattamento agevolato fino all’anno successivo alla prosecuzione dell’apprendistato;

3) l’apprendista non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti numerici presi in considerazione da leggi e contratti per l’applicazione di specifici istituti o normative.

Il Contratto di lavoro a tempo parziale (c.d. Part –time)

Non si tratta di una tipologia contrattuale a sé stante, ma di una forma di occupazione flessibile con un particolare regime dell’orario di lavoro, inferiore rispetto a quello ordinario a tempo pieno (c.d. full-time) pari, di regola, a 40 ore settimanali o a quello comunque determinato dalla contrattazione collettiva.
Il contratto a tempo parziale è un rapporto di lavoro subordinato, può anch’esso essere determinato o indeterminato, ma con un orario lavorativo inferiore a quello a tempo pieno.
All’interno di questa tipologia di contratto ci sono 3 tipologie:

– può essere orizzontale quando l’orario giornaliero è ridotto rispetto alla normalità, (es lavoro 4 h al giorno per 5 giorni lavorativi);

verticale se l’orario lavorativo è a tempo pieno ma soltanto alcuni giorni del mese o settimana (es lavoro solo lunedì e martedì per 8 ore giornaliere);

misto nel caso in cui l’orario lavorativo è caratterizzato dalle due forme precedenti in modo alternato. (es lavoro alcuni giorni a tempo pieno e altri a tempo parziale).

La modulazione del contratto part time è vincolata dalle clausole flessibili con la possibilità di modificare la collocazione temporale lavorativa ed elastiche aumentando il numero di ore precedentemente stabilito.

Il Contratto di lavoro intermittente (c.d. a chiamata)

È un contratto di lavoro disciplinato dal Decreto Legislativo n.81/2015. Si presta a gestire esigenze occupazionali saltuarie e temporanee di breve periodo.
Può essere:
a tempo determinato o indeterminato

– è applicabile a tutti i settori attività

Questo contratto si contraddistingue da un’alternanza di periodi lavorati e periodi di inattività.

È ammesso il ricorso a tale tipologia:
1) per periodi predeterminati.

2) con soggetti di età inferiore a 24 anni o superiore a 55 anni anche pensionati.

3) In relazione alle specifiche esigenze individuate dai contratti collettivi.

Per questa tipologia contrattuale vige l’obbligo per il Datore di lavoro di comunicare preventivamente, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, una specifica comunicazione da inoltrare via pec alla Direzione territoriale dell’Ispettorato del lavoro.

Il Contratto di lavoro Agile (o smart working)

tipologie contrattuali  smart working

È una modalità di lavoro subordinato che ha iniziato a articolarsi e essere sempre più richiesto dai lavoratori, introdotto con la legge n.81/2017 che ha voluto agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. La prestazione lavorativa può essere svolta sia
presso i locali aziendali sia all’esterno: per esempio nella propria abitazione, senza una postazione fissa, con lo stesso orario giornaliero.
Spetta al datore di lavoro verificare il corretto funzionamento degli apparecchi tecnologici alfine di garantire una modalità di lavoro idonea.
I lavoratori inoltre sono tutelati anche per quanto riguarda la malattia e l’infortunio sia durante l’orario lavorativo ma anche per eventuali spostamenti relativi alle prestazioni in territorio estero quali viaggi e trasferte.

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