La gestione contabile per ASD e SSD talvolta può non essere così chiara. Le ASD, ossia le Associazioni Sportive Dilettantistiche, hanno visto nell’ultimo anno novità importanti a livello di gestione contabile. Stesso discorso riguarda anche le SSD, ovvero Società Sportive Dilettantistiche. Specifichiamo entrambe senza scopo di lucro.

Studioerre Rapanà, con sede ad Azzano San Paolo (Bergamo), affianca ASD e SSD nella gestione contabile e non solo. Scopriamo ora tutte le novità !

Cosa sono ASD e SSD?

ASD è l’acronimo di Associazioni Sportive Dilettantistiche. Sono associazioni con finalità sportive che non perseguono scopi di lucro. L’acronimo SSD invece sta per Società Sportiva Dilettantistica. Sono una speciale categoria di società di capitali (srl o soc. coop.), caratterizzate dall’assenza del fine di lucro, che esercitano attività sportiva dilettantistica. Già da queste definizione possiamo ricavare una differenza importante. Per le ASD la responsabilità patrimoniale è dei soggetti che agiscono in nome e per conto dell’associazione, mentre per le SSD vige un’autonomia patrimoniale e responsabilità dei soci limitata al capitale conferito. Entrambe le  ASD e SSD devono ottenere il riconoscimento sportivo dal CONI per godere delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste. Questo è possibile attraverso l’iscrizione in un apposito registro informatico, per il tramite di FSN (Federazioni Sportive nazionali) o EPS (Enti di promozione sportiva), a cui l’ASD o la SSD sono affiliate, a loro volta riconosciuti dal CONI.

La gestione contabile per le ASD

Per le ASD, così come per gli enti non commerciali in genere, non sussiste, ai fini civilistici, alcuno specifico obbligo contabile o amministrativo in termini di rendicontazione. Unica eccezione per l’obbligo previsto dall’art. 20 del Codice civile relativo alla convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio. Esistono tuttavia delle norme che prevedono la tenuta di una contabilità dell’ente, nonché della predisposizione di un apposito rendiconto:

  • Art. 7, lettera f), D.Lgs. 36/2021 – Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  • Art. 144, co. 2, T.U.I.R. – Obbligo di tenere la contabilità separata nel caso in cui l’ente non commerciale eserciti attività commerciale;
  • Art. 148, co. 8, T.U.I.R. – Obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

Gli enti di ridotte dimensioni possono dotarsi di un registro di prima nota o un libro giornale a partita semplice sul quale vengono rilevate tutte le voci delle entrate e delle uscite ripartite fra le varie poste individuate. Per gli enti di grandi dimensioni, che hanno realizzato proventi annui complessivi superiori a 250.000 euro nei due esercizi precedenti a quello di riferimento, si applica un regime contabilità economico-patrimoniale. Questo significa che ricorrono all’utilizzo della partita doppia normalmente utilizzata dalle imprese commerciali.

La gestione della contabilità per le SSD

Le SSD a responsabilità limitata sono a tutti gli effetti delle società, di cui al Libro V del lavoro del Codice Civile, e quindi sono soggette ai medesimi obblighi contabili degli enti commerciali. Adottano un sistema di contabilità ordinaria, con rispetto del principio di competenza per ogni registrazione. Ricordiamo che tale principio è il criterio di redazione contabile che prevede che i ricavi e i costi siano registrati nel periodo in cui sono stati effettivamente generati, indipendentemente dal momento in cui sono stati incassati o pagati.

Le ASD e SSD che, in aggiunta all’attività istituzionale, decidono di svolgere anche attività commerciale devono rispettare le previsioni di cui all’articolo 144, co. 2, T.U.I.R., che stabilisce l’obbligo di tenere la contabilità separata. Si può optare o per la predisposizione di due sistemi contabili distinti, uno per l’attività commerciale e l’altro per l’attività istituzionale, oppure un sistema contabile unico con adozione di un piano dei conti con specifici sottoconti distinti per l’attività commerciale e istituzionale.

Novità della riforma del lavoro sportivo dilettantistico per ASD e SSD

La riforma dello sport, entrata in vigore nel 2023, è diventata definitiva con la pubblicazione del decreto correttivo D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163. Tale decreto riguarda disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 36/2021, in attuazione dell’articolo 5 della legge dell’08.08.2019 n. 86, recante il riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo. Con il decreto Milleproroghe 2023, l’effettiva entrata in vigore è stata rinviata al 1° luglio 2023.

Le novità principali sono le seguenti:

  • I collaboratori potranno assumere solo due ruoli: volontario (che può percepire solo rimborsi spese, come negli enti del terzo settore) o lavoratore sportivo.
  • A tutti i lavoratori sportivi si applicherà l’ordinaria disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.
  • Nel settore dilettantistico, le prestazioni possono essere nella forma di co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa), con durata delle prestazioni non superiore le 24 ore settimanali (gare escluse), purché in osservanza dei regolamenti delle FSN/DSA/EPS.
  • Sono state attuate modifiche in tema di tesseramento degli atleti: si eleva da 12 a 14 anni, l’età a partire dalla quale è necessario acquisire il consenso personale del soggetto al tesseramento.

Cambiamenti per ASD e SSD con la riforma del lavoro sportivo

Il D.Lgs. del 5 ottobre 2022 n.163, composto da 31 articoli, affronta vari aspetti della disciplina in questione. Per semplificare si prevede una digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive (RAS). Tale registro raccoglie i dati del rapporto di lavoro, comprendendo anche le comunicazioni obbligatorie all’INPS e all’INAIL. Inoltre, le disposizioni recano modifiche al regime contributivo e fiscale dei lavoratori sportivi e chiariscono la distinzione tra l’area del professionismo e l’area del dilettantismo, in particolare attraverso l’introduzione di una specifica disciplina del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. Nel RAS ci sarà modo di generare il modello F24 per i versamenti contributivi  per compensi sopra i 5.000 euro. Non sono soggetti a tale obbligo i rapporti con compensi fino a 5.000 euro. Inoltre, non vi è obbligo del prospetto paga (cedolino) per compensi annuali inferiori a euro 15.000,00.

Studioerre Rapanà: professionalità d’eccellenza a Bergamo

Studioerre Rapanà associati è uno studio di commercialisti e revisori legali con sede ad Azzano San Paolo (BG). Da oltre 40 anni affianchiamo i nostri clienti nell’ambito della consulenza fiscale, contabile e societaria. Nato nel 1970 grazie all’impegno di Rag. Guido Rapanà, continua oggi la sua attività grazie alla presenza della Dott.ssa Maria Ileana Rapanà. Studioerre Rapanà si rivolge a imprese, professionisti e privati affiancando il cliente in tutte le fasi di sviluppo del proprio progetto imprenditoriale, sia in ambito contabile, societario, fiscale nonché del lavoro. La missione è fornire un servizio di qualità ed eccellenza in grado di soddisfare le diverse esigenze della clientela. Per fare ciò Studioerre Rapanà si avvale dell’apporto lavorativo di collaboratori qualificati e di tecnologie all’avanguardia.Per saperne di più contattaci! Siamo sempre disponibili a chiarire ogni possibile dubbio. Leggi tutte le news e resta sempre aggiornato su tutte le novità!

Eccellenza al servizio del cliente con Studioerre Rapanà associati!

I servizi offerti da Studioerre Rapanà Associati sono i seguenti:

  • Commercialista e Revisore legale: riguarda i servizi di Consulenza fiscale, contabile, societaria e contrattuale, Revisione legale dei conti e Consulenza del Lavoro.
  • Servizio paghe e contributi: comprende l’elaborazione buste paga, le pratiche di assunzione e licenziamento, richiesta cassa integrazione CIGO e CIG e strumenti di sostegno al reddito e l’elaborazione modelli CU e dichiarazione 770. Ma anche le pratiche INPS, INAIL, CASSA EDILE e presso i vari enti previdenziali ed assicurativi, la gestione di infortuni e l’assistenza in caso di visite ispettive e vertenze sindacali.
  • Contabilità ordinaria e consulenza fiscale: dalla tenuta contabile alla redazione del bilancio d’esercizio, nonché alla tenuta della contabilità semplificata nei confronti delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi.
  • Regime forfetario: questo servizio ci permette di dedicare a vostra richiesta, singoli e specifici interventi, in modo tale da poterci consentire particolari economie nella tariffazione del servizio.
  • Dichiarazione redditi e Modello 730: prevede di predisporre e inviare telematicamente i modelli dichiarativi fiscali e comunicativi delle persone fisiche, società di persone, società di capitali e professionisti. Il nostro Studio è un ufficio autorizzato Caf Cgn.
  • Superbonus 110%: un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio del 2020 che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in
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  • Fatturazione elettronica: lo Studioerre Rapanà mette a disposizione dei propri clienti software professionali per la gestione della fatturazione elettronica che, attraverso una piattaforma web, integra tutti i processi di collaborazione e condivisione tra lo Studio e i clienti.
  • IMU e successioni: lo Studio vi fornisce assistenza per tutti gli adempimenti connessi al possesso di immobili tassabili.

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