La gestione contabile per ASD e SSD talvolta può non essere così chiara. Le ASD, ossia le Associazioni Sportive Dilettantistiche, hanno visto nell’ultimo anno novità importanti a livello di gestione contabile. Stesso discorso riguarda anche le SSD, ovvero Società Sportive Dilettantistiche. Specifichiamo entrambe senza scopo di lucro.

Studioerre Rapanà, con sede ad Azzano San Paolo (Bergamo), affianca ASD e SSD nella gestione contabile e non solo. Scopriamo ora tutte le novità !

Cosa sono ASD e SSD?

ASD è l’acronimo di Associazioni Sportive Dilettantistiche. Sono associazioni con finalità sportive che non perseguono scopi di lucro. L’acronimo SSD invece sta per Società Sportiva Dilettantistica. Sono una speciale categoria di società di capitali (srl o soc. coop.), caratterizzate dall’assenza del fine di lucro, che esercitano attività sportiva dilettantistica. Già da queste definizione possiamo ricavare una differenza importante. Per le ASD la responsabilità patrimoniale è dei soggetti che agiscono in nome e per conto dell’associazione, mentre per le SSD vige un’autonomia patrimoniale e responsabilità dei soci limitata al capitale conferito. Entrambe le  ASD e SSD devono ottenere il riconoscimento sportivo dal CONI per godere delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste. Questo è possibile attraverso l’iscrizione in un apposito registro informatico, per il tramite di FSN (Federazioni Sportive nazionali) o EPS (Enti di promozione sportiva), a cui l’ASD o la SSD sono affiliate, a loro volta riconosciuti dal CONI.

La gestione contabile per le ASD

Per le ASD, così come per gli enti non commerciali in genere, non sussiste, ai fini civilistici, alcuno specifico obbligo contabile o amministrativo in termini di rendicontazione. Unica eccezione per l’obbligo previsto dall’art. 20 del Codice civile relativo alla convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio. Esistono tuttavia delle norme che prevedono la tenuta di una contabilità dell’ente, nonché della predisposizione di un apposito rendiconto:

  • Art. 7, lettera f), D.Lgs. 36/2021 – Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  • Art. 144, co. 2, T.U.I.R. – Obbligo di tenere la contabilità separata nel caso in cui l’ente non commerciale eserciti attività commerciale;
  • Art. 148, co. 8, T.U.I.R. – Obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

Gli enti di ridotte dimensioni possono dotarsi di un registro di prima nota o un libro giornale a partita semplice sul quale vengono rilevate tutte le voci delle entrate e delle uscite ripartite fra le varie poste individuate. Per gli enti di grandi dimensioni, che hanno realizzato proventi annui complessivi superiori a 250.000 euro nei due esercizi precedenti a quello di riferimento, si applica un regime contabilità economico-patrimoniale. Questo significa che ricorrono all’utilizzo della partita doppia normalmente utilizzata dalle imprese commerciali.

La gestione della contabilità per le SSD

Le SSD a responsabilità limitata sono a tutti gli effetti delle società, di cui al Libro V del lavoro del Codice Civile, e quindi sono soggette ai medesimi obblighi contabili degli enti commerciali. Adottano un sistema di contabilità ordinaria, con rispetto del principio di competenza per ogni registrazione. Ricordiamo che tale principio è il criterio di redazione contabile che prevede che i ricavi e i costi siano registrati nel periodo in cui sono stati effettivamente generati, indipendentemente dal momento in cui sono stati incassati o pagati.

Le ASD e SSD che, in aggiunta all’attività istituzionale, decidono di svolgere anche attività commerciale devono rispettare le previsioni di cui all’articolo 144, co. 2, T.U.I.R., che stabilisce l’obbligo di tenere la contabilità separata. Si può optare o per la predisposizione di due sistemi contabili distinti, uno per l’attività commerciale e l’altro per l’attività istituzionale, oppure un sistema contabile unico con adozione di un piano dei conti con specifici sottoconti distinti per l’attività commerciale e istituzionale.

Novità della riforma del lavoro sportivo dilettantistico per ASD e SSD

La riforma dello sport, entrata in vigore nel 2023, è diventata definitiva con la pubblicazione del decreto correttivo D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163. Tale decreto riguarda disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 36/2021, in attuazione dell’articolo 5 della legge dell’08.08.2019 n. 86, recante il riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo. Con il decreto Milleproroghe 2023, l’effettiva entrata in vigore è stata rinviata al 1° luglio 2023.

Le novità principali sono le seguenti:

  • I collaboratori potranno assumere solo due ruoli: volontario (che può percepire solo rimborsi spese, come negli enti del terzo settore) o lavoratore sportivo.
  • A tutti i lavoratori sportivi si applicherà l’ordinaria disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.
  • Nel settore dilettantistico, le prestazioni possono essere nella forma di co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa), con durata delle prestazioni non superiore le 24 ore settimanali (gare escluse), purché in osservanza dei regolamenti delle FSN/DSA/EPS.
  • Sono state attuate modifiche in tema di tesseramento degli atleti: si eleva da 12 a 14 anni, l’età a partire dalla quale è necessario acquisire il consenso personale del soggetto al tesseramento.

Cambiamenti per ASD e SSD con la riforma del lavoro sportivo

Il D.Lgs. del 5 ottobre 2022 n.163, composto da 31 articoli, affronta vari aspetti della disciplina in questione. Per semplificare si prevede una digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive (RAS). Tale registro raccoglie i dati del rapporto di lavoro, comprendendo anche le comunicazioni obbligatorie all’INPS e all’INAIL. Inoltre, le disposizioni recano modifiche al regime contributivo e fiscale dei lavoratori sportivi e chiariscono la distinzione tra l’area del professionismo e l’area del dilettantismo, in particolare attraverso l’introduzione di una specifica disciplina del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. Nel RAS ci sarà modo di generare il modello F24 per i versamenti contributivi  per compensi sopra i 5.000 euro. Non sono soggetti a tale obbligo i rapporti con compensi fino a 5.000 euro. Inoltre, non vi è obbligo del prospetto paga (cedolino) per compensi annuali inferiori a euro 15.000,00.

Studioerre Rapanà: professionalità d’eccellenza a Bergamo

Studioerre Rapanà associati è uno studio di commercialisti e revisori legali con sede ad Azzano San Paolo (BG). Da oltre 40 anni affianchiamo i nostri clienti nell’ambito della consulenza fiscale, contabile e societaria. Nato nel 1970 grazie all’impegno di Rag. Guido Rapanà, continua oggi la sua attività grazie alla presenza della Dott.ssa Maria Ileana Rapanà. Studioerre Rapanà si rivolge a imprese, professionisti e privati affiancando il cliente in tutte le fasi di sviluppo del proprio progetto imprenditoriale, sia in ambito contabile, societario, fiscale nonché del lavoro. La missione è fornire un servizio di qualità ed eccellenza in grado di soddisfare le diverse esigenze della clientela. Per fare ciò Studioerre Rapanà si avvale dell’apporto lavorativo di collaboratori qualificati e di tecnologie all’avanguardia.Per saperne di più contattaci! Siamo sempre disponibili a chiarire ogni possibile dubbio. Leggi tutte le news e resta sempre aggiornato su tutte le novità!

Eccellenza al servizio del cliente con Studioerre Rapanà associati!

I servizi offerti da Studioerre Rapanà Associati sono i seguenti:

  • Commercialista e Revisore legale: riguarda i servizi di Consulenza fiscale, contabile, societaria e contrattuale, Revisione legale dei conti e Consulenza del Lavoro.
  • Servizio paghe e contributi: comprende l’elaborazione buste paga, le pratiche di assunzione e licenziamento, richiesta cassa integrazione CIGO e CIG e strumenti di sostegno al reddito e l’elaborazione modelli CU e dichiarazione 770. Ma anche le pratiche INPS, INAIL, CASSA EDILE e presso i vari enti previdenziali ed assicurativi, la gestione di infortuni e l’assistenza in caso di visite ispettive e vertenze sindacali.
  • Contabilità ordinaria e consulenza fiscale: dalla tenuta contabile alla redazione del bilancio d’esercizio, nonché alla tenuta della contabilità semplificata nei confronti delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi.
  • Regime forfetario: questo servizio ci permette di dedicare a vostra richiesta, singoli e specifici interventi, in modo tale da poterci consentire particolari economie nella tariffazione del servizio.
  • Dichiarazione redditi e Modello 730: prevede di predisporre e inviare telematicamente i modelli dichiarativi fiscali e comunicativi delle persone fisiche, società di persone, società di capitali e professionisti. Il nostro Studio è un ufficio autorizzato Caf Cgn.
  • Superbonus 110%: un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio del 2020 che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in
  • ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
  • Fatturazione elettronica: lo Studioerre Rapanà mette a disposizione dei propri clienti software professionali per la gestione della fatturazione elettronica che, attraverso una piattaforma web, integra tutti i processi di collaborazione e condivisione tra lo Studio e i clienti.
  • IMU e successioni: lo Studio vi fornisce assistenza per tutti gli adempimenti connessi al possesso di immobili tassabili.

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Che cosa è il modello 730?

compilazione modello 730 2024

Il modello 730 rappresenta la dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti, pensionati e altri contribuenti che, pur non avendo un sostituto d’imposta, percepiscono redditi da lavoro dipendente o assimilato.

Una novità introdotta dal 2020 è la possibilità di presentare la dichiarazione 730 anche per il contribuente deceduto nel corso dell’anno d’imposta o entro il 30 settembre dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ci sono diversi vantaggi nell’utilizzare il modello 730. Ad esempio, i rimborsi o gli addebiti vengono effettuati direttamente sulla busta paga, sulla rata di pensione o tramite accredito sul conto corrente. In caso di rimborso, il pagamento avviene direttamente, mentre in caso di debito, si effettua tramite modello F24.

Inoltre, il modello 730 consente la presentazione congiunta della dichiarazione dei redditi per due coniugi, purché entrambi abbiano redditi di seguito indicati. In questo caso, è sufficiente che uno dei due coniugi abbia un sostituto d’imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio.

La dichiarazione dei redditi può essere presentata direttamente dal contribuente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, tramite il sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) se ha prestato assistenza fiscale, oppure tramite un CAF dipendente o un commercialista abilitato alla compilazione del modello 730.

Le novità del modello 730 per il 2024

Sono state introdotte diverse novità nella compilazione del modello 730 per l’anno 2024, che è importante comprendere per una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi.

Una delle principali novità riguarda l’aggiunta di due nuovi codici reddito nella colonna 1 “Tipo” reddito. Questi nuovi codici sono:

  • Codice 8: redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo.
  • Codice 9: redditi di lavoro dipendente degli atleti e delle atlete operanti nel settore professionistico, di età inferiore a 23 anni.

È stata inoltre introdotta una nuova Sezione VII dedicata alla “Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione”, composta da 6 colonne. Questa sezione serve per assoggettare a tassazione ordinaria o sostitutiva gli importi delle mance ricevute dai dipendenti delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande.

È importante notare che per beneficiare della tassazione sostitutiva dell’Irpef al 5%, il contribuente deve aver percepito redditi da lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro nell’anno 2022. Inoltre, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un importo di mance non superiore al 25% di tutti i redditi di lavoro dipendente ricevuti nell’anno da imprese turistico-alberghiere e della ristorazione.

Ho sbagliato a compilare il modello 730, cosa faccio?

Nel caso di errori nella compilazione del modello 730, il contribuente ha diverse opzioni a disposizione, a seconda della natura dell’errore e del tipo di correzione necessaria:

  1. Modello 730 Rettificativo: Se l’errore è stato commesso dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, si può presentare un modello 730 rettificativo per correggere l’errore.
  2. Modello 730 Integrativo: Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi necessari nella dichiarazione dei redditi, si può presentare un modello 730 integrativo. Questo solo se l’integrazione comporta un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata.
  3. Modello Redditi PF: Se si scopre di non aver fornito tutti gli elementi necessari nella dichiarazione dei redditi e si è già presentato un modello 730 precompilato, si può presentare un modello Redditi PF per correggere l’errore.

Le scadenze per la presentazione delle dichiarazioni correttive sono le seguenti:

  • Il 15 ottobre per il modello Redditi PF 2023.
  • Il 25 ottobre per il modello 730 integrativo.
  • La data prevista per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa).
  • Il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998).

Modello 730 pre-compilato, ne vale veramente la pena?

modello 730 2024

L’utilizzo del modello 730 precompilato offre numerosi vantaggi, il principale dei quali è la sua completa gratuità. Non sarà necessario pagare alcun costo per accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate e compilare la dichiarazione, né sarà richiesto il supporto di un professionista fiscale per la sua compilazione o presentazione. Avrai quindi la piena autonomia sia nelle tempistiche che nelle modalità di accesso e verifica dei dati. Inoltre, se non apporterai modifiche al modello 730 editabile, la tua dichiarazione non sarà oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, è importante considerare alcuni rischi associati. La legislazione fiscale e contributiva può essere estremamente complessa da comprendere. Ciò comporta il rischio di non avere una comprensione completa della dichiarazione dei redditi che stai per presentare, assumendoti così tutti i rischi correlati. Ad esempio, potresti rischiare di non includere tutti i documenti necessari o di incorrere in dati errati forniti dall’Agenzia delle Entrate, il che potrebbe portare a pagare più tasse del dovuto o a ricevere un rimborso inferiore a quello a cui hai diritto.

Pertanto, sebbene l’uso del modello 730 precompilato offra comodità e risparmi economici, è consigliabile avere una conoscenza adeguata delle normative fiscali o, consultare un professionista fiscale per evitare potenziali problemi o errori nella dichiarazione dei redditi.

Studioerre Rapanà : Qualità ed eccellenza al servizio del cliente

Lo studio di commercialisti e revisori legali Studioerre Rapanà, con sede a Bergamo, è un punto di riferimento nel settore grazie alla sua vasta esperienza e alla competenza del suo team di professionisti. La missione dello studio è quella di offrire soluzioni personalizzate e strategiche per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti. Grazie a un approccio mirato e professionale, lo Studioerre Rapanà si impegna a superare ogni sfida legata alle questioni fiscali, fornendo un servizio affidabile e orientato ai risultati. Non permettete che le questioni fiscali diventino un impedimento per il vostro successo: contattate oggi stesso lo Studioerre Rapanà per ricevere assistenza di alto livello e soluzioni su misura per le vostre esigenze specifiche.

Studio rapana consulenza fiscale

Lo  Studio Rapanà eroga diversi servizi di consulenza fiscale a Bergamo, tra cui:

Lo studio si trova in Piazza IV Novembre 10 ad Azzano San Paolo. È possibile contattarci tramite l’apposito form sul nostro sito web, all’indirizzo e-mail info@studiorapana.it, oppure al seguente numero: 035/531346. Siamo attivi anche sui social, come Facebook e Instagram.

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi necessità. Vi aspettiamo da Studioerre Rapanà per una consulenza fiscale completa.

Nel processo che porta all’assunzione di un lavoratore la scelta della fattispecie contrattuale da applicare al rapporto di lavoro rappresenta una delle valutazioni fondamentali che il Datore di lavoro deve compiere, in quanto la scelta della tipologia “contratto di lavoro” risponde ad esigenze specifiche e differenti per ogni azienda.

Lo studio supporta le Aziende, in qualità di Datori di lavoro, nella scelta della tipologia contrattuale più rispondente alle specificità e alle varie esigenze aziendali che possono sorgere.

Ecco una breve sintesi di alcune tipologie contrattuali applicabili, con le quali inquadrare ed assumere un lavoratore dipendente.

Il Contratto a tempo determinato

contratto a tempo determinato

È un rapporto di lavoro subordinato nel quale è prevista una durata predeterminata, mediante l’apposizione di un termine. È disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 20156 n. 81.
La durata massima del contratto a tempo determinato è attualmente fissata in 12 mesi, con possibilità di estensione a 24 mesi, ma solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni quali:

– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria;

– esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

– esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Fermo restando i limiti previsti dalla Legge, fra gli stessi soggetti può esser concluso un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi a condizione che la sottoscrizione avvenga presso la competente sede dell’Ispettorato del Lavoro (c.d. deroga assistita).
In assenza di queste predette condizioni, la stipula di un contratto superiore a 12 mesi si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine.

Proroga

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi e comunque per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti.

La proroga può avvenire liberamente nei primi 12 mesi e successivamente, solo in presenza delle c.d. causali che legittimano la sottoscrizione di un contratto a termine.

Il Contratto di Apprendistato

tipologie contrattuali apprendistato

L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato, e tempo indeterminato utilizzato come modello per inserire i giovani nel mondo  lavorativo, infatti è rivolto ai ragazzi di età compresa fra i 15 e i 29 anni.

Questa tipologia di contratto a tempo indeterminato è finalizzata alla formazione del giovane lavoratore ed è applicabile in qualsiasi settore.

Esistono 3 diverse tipologie di apprendistato:
1) Apprendistato per la qualifica e diploma professionale per il diploma o certificato di specializzazione tecnica superiore con limite di età da 15 a 25 anni finalizzato a conseguire uno delle predette qualificazioni in ambiente di lavoro;

2) Apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 ai 29 anni compiuti finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale;

3) Apprendistato di alta formazione per i giovani dai 18 ai 29 anni, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari compresi i dottorati di ricerca.

I principali benefici per le aziende che assumono con il contratto di apprendistato sono:
1) a livello retributivo la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo;

2) a livello contributivo la possibilità di beneficiare di un trattamento agevolato fino all’anno successivo alla prosecuzione dell’apprendistato;

3) l’apprendista non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti numerici presi in considerazione da leggi e contratti per l’applicazione di specifici istituti o normative.

Il Contratto di lavoro a tempo parziale (c.d. Part –time)

Non si tratta di una tipologia contrattuale a sé stante, ma di una forma di occupazione flessibile con un particolare regime dell’orario di lavoro, inferiore rispetto a quello ordinario a tempo pieno (c.d. full-time) pari, di regola, a 40 ore settimanali o a quello comunque determinato dalla contrattazione collettiva.
Il contratto a tempo parziale è un rapporto di lavoro subordinato, può anch’esso essere determinato o indeterminato, ma con un orario lavorativo inferiore a quello a tempo pieno.
All’interno di questa tipologia di contratto ci sono 3 tipologie:

– può essere orizzontale quando l’orario giornaliero è ridotto rispetto alla normalità, (es lavoro 4 h al giorno per 5 giorni lavorativi);

verticale se l’orario lavorativo è a tempo pieno ma soltanto alcuni giorni del mese o settimana (es lavoro solo lunedì e martedì per 8 ore giornaliere);

misto nel caso in cui l’orario lavorativo è caratterizzato dalle due forme precedenti in modo alternato. (es lavoro alcuni giorni a tempo pieno e altri a tempo parziale).

La modulazione del contratto part time è vincolata dalle clausole flessibili con la possibilità di modificare la collocazione temporale lavorativa ed elastiche aumentando il numero di ore precedentemente stabilito.

Il Contratto di lavoro intermittente (c.d. a chiamata)

È un contratto di lavoro disciplinato dal Decreto Legislativo n.81/2015. Si presta a gestire esigenze occupazionali saltuarie e temporanee di breve periodo.
Può essere:
a tempo determinato o indeterminato

– è applicabile a tutti i settori attività

Questo contratto si contraddistingue da un’alternanza di periodi lavorati e periodi di inattività.

È ammesso il ricorso a tale tipologia:
1) per periodi predeterminati.

2) con soggetti di età inferiore a 24 anni o superiore a 55 anni anche pensionati.

3) In relazione alle specifiche esigenze individuate dai contratti collettivi.

Per questa tipologia contrattuale vige l’obbligo per il Datore di lavoro di comunicare preventivamente, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, una specifica comunicazione da inoltrare via pec alla Direzione territoriale dell’Ispettorato del lavoro.

Il Contratto di lavoro Agile (o smart working)

tipologie contrattuali  smart working

È una modalità di lavoro subordinato che ha iniziato a articolarsi e essere sempre più richiesto dai lavoratori, introdotto con la legge n.81/2017 che ha voluto agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. La prestazione lavorativa può essere svolta sia
presso i locali aziendali sia all’esterno: per esempio nella propria abitazione, senza una postazione fissa, con lo stesso orario giornaliero.
Spetta al datore di lavoro verificare il corretto funzionamento degli apparecchi tecnologici alfine di garantire una modalità di lavoro idonea.
I lavoratori inoltre sono tutelati anche per quanto riguarda la malattia e l’infortunio sia durante l’orario lavorativo ma anche per eventuali spostamenti relativi alle prestazioni in territorio estero quali viaggi e trasferte.

Studioerre Rapanà : Qualità ed eccellenza al servizio del cliente

Lo studio di commercialisti e revisori legali Studioerre Rapanà, con sede a Bergamo, è un punto di riferimento nel settore grazie alla sua vasta esperienza e alla competenza del suo team di professionisti. La missione dello studio è quella di offrire soluzioni personalizzate e strategiche per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti. Grazie a un approccio mirato e professionale, lo Studioerre Rapanà si impegna a superare ogni sfida legata alle questioni fiscali, fornendo un servizio affidabile e orientato ai risultati. Non permettete che le questioni fiscali diventino un impedimento per il vostro successo: contattate oggi stesso lo Studioerre Rapanà per ricevere assistenza di alto livello e soluzioni su misura per le vostre esigenze specifiche.

Studio rapana consulenza fiscale

Lo  Studio Rapanà eroga servizi  in molti settori, come:

Lo studio si trova in Piazza IV Novembre 10 ad Azzano San Paolo. È possibile contattarci tramite l’apposito form sul nostro sito web, all’indirizzo e-mail info@studiorapana.it, oppure al seguente numero: 035/531346. Siamo attivi anche sui social, come Facebook e Instagram.

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi necessità. Vi aspettiamo da Studioerre Rapanà per una consulenza fiscale di alto livello.

Servizio paghe e contributi a Bergamo. In questo articolo tratteremo nel dettaglio il tema del servizio paghe e contributi. Studioerre Rapanà ha pensato di scrivere questo articolo per fare chiarezza in merito al tema servizio paghe e contributi, e per capire perché questo documento è essenziale per ogni lavoratore.

Busta paga: tutto quello che devi sapere

In parole semplici, la busta paga (anche conosciuta con il nome di cedolino o prospetto paga) può essere definita come un resoconto. Si tratta quindi del resoconto che il datore di lavoro consegna mensilmente al dipendente e riporta con tutte le caratteristiche del caso, l’importo complessivo della retribuzione percepita dal lavoratore nel tempo di riferimento. La busta paga è un documento ufficiale (Legge n.4/1953) che deve essere obbligatoriamente consegnato dal datore di lavoro al lavoratore dipendente.

A cosa serve la busta paga?

  • Certificare la retribuzione;
  • Certificare le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali trattenute dal datore di lavoro per conto del dipendente.

La busta paga è un documento utile anche al fine di adempiere altre funzioni, come per esempio rivendicare differenze sull’applicazione del CCNL e Contratto Integrativo Provinciale, ma è fondamentale anche per intraprendere eventuali azioni legali, o per la richiesta di un mutuo bancario oppure ancora di un finanziamento. Infine, la busta paga è utile a fini pensionistici nell’eventualità che ci siano differenze sull’accredito dei contributi Inps.

L’obiettivo della busta paga è quello di riassumere:

  • La retribuzione del lavoratore;
  • Le ritenute previdenziali e fiscali subite;
  • I bonus percepiti;
  • Tutti gli aspetti che permettono il passaggio dalla retribuzione lorda a quella netta.

Essendo un documento ufficiale, la busta paga, deve contenere al suo interno alcuni elementi obbligatori, tra cui:

  • Dati del lavoratore: (nome, cognome, codice fiscale ecc…);
  • Inquadramento e livello contrattuale: la data di assunzione e l’eventuale data di fine rapporto di lavoro, le posizioni Inail e Inps, i dati relativi all’autorizzazione Inail;
  • Elementi fissi e continuativi della retribuzione: (paga base, indennità di contingenza, eventuale superminimo);
  • Scatti di anzianità di servizio;
  • Indennità spettanti secondo il CCNL;
  • Somme a titolo di rimborso spese;
  • Trattenute a qualsiasi titolo: (Irpef, contributi, addizionali regionali e comunali, ecc…);
  • Detrazioni fiscali: (detrazioni per lavoro dipendente, detrazioni per figli a carico (ove in vigore), detrazioni per coniuge a carico, detrazioni per familiari a carico);
  • Prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali: (indennità di malattia ad esempio);
  • Lavoro straordinario in busta paga: le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente.

È di fondamentale importanza tenere un archivio delle buste paga, le quali devono essere conservate unitamente alla Certificazione Unica (certificazione che ogni datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore dipendente).

Per il servizio paghe e contributi a Bergamo, affidati a Studioerre Rapanà Associati – Commercialista Azzano San Paolo. Qui troverai un team di professionisti pronto per aiutarti nella lettura della busta paga e servizio contributi.

Servizio paghe e contributi

Servizi paghe e contributi a Bergamo

Studioerre Rapanà Associati – Commercialista Azzano San Paolo offre un servizio completo in merito alla gestione del personale. Tale servizio comprende:

  • Elaborazione buste paga;
  • Pratiche di assunzione e licenziamento;
  • Richiesta cassa integrazione CIGO e CIG e strumenti di sostegno al reddito;
  • Elaborazione modelli CU e dichiarazione 770;
  • Pratiche INPS, INAIL, CASSA EDILE e presso i vari enti previdenziali ed assicurativi
  • Gestione infortuni;
  • Assistenza in caso di visite ispettive e vertenze sindacali.

I professionisti di Studioerre Rapanà Associati, grazie all’esperienza pregressa di oltre 40 anni, possono provvedere a un servizio totale ed efficace. Il servizio va dalla elaborazione delle buste paghe alla valutazione e predisposizione dei contratti più idonei in relazione ai diversi tipi di lavoratori e la corretta iscrizione dei dipendenti agli istituti previdenziali, infortunistici ed assistenziali.

A livello fiscale e amministrativo, Studioerre Rapanà, offre un servizio di gestione completa sia dei lavoratori dipendenti che degli amministratori di società. Ci occupiamo della gestione di tutte le pratiche di natura straordinaria, per esempio: assunzioni, variazioni, cessazioni dei contratti del personale dipendente, gestione della CIG (Cassa Integrazione Guadagni) ordinaria e straordinaria e in deroga.

I Professionisti dello Studio sono esperti nel gestire le operazioni di tipo ordinario, tra cui: il calcolo delle buste paga e la corretta iscrizione a istituti previdenziali per l’erogazione dei contributi.

Studioerre Rapanà Associati

Studioerre Rapanà Associati è uno Studio commercialista con sede ad Azzano San Paolo,  in provincia di Bergamo. Lo Studio nasce nel 1970 grazie all’impegno di Rag. Guido Rapanà, e oggi grazie alla presenza della Dott.ssa Maria Ileana Rapanà, subentrata nella gestione dell’attività del padre fondatore. Studioerre Rapanà Associati fornisce da oltre 40 anni un ventaglio di servizi ai propri clienti. Qualità ed eccellenza sono sempre al servizio del cliente in ambito contabile, societario, fiscale e del lavoro.

Da oltre 40 anni lavoriamo con costanza e passione affiancando i nostri clienti nell’ambito della consulenza fiscale, contabile e societaria. Studioerre Rapanà svolge la propria attività rivolgendosi ad Imprese, Professionisti e Privati, sostenendo il cliente in ogni fase di sviluppo del proprio progetto imprenditoriale.

L’obiettivo principale dello Studio è quello di offrire un servizio di qualità ed eccellenza che sia in grado di soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti. Per garantire sempre qualità, eccellenza e professionalità ci serviamo dell’apporto lavorativo di collaboratori qualificati e di tecnologie all’avanguardia.

I servizi offerti da Studioerre Rapanà Associati sono i seguenti:

Conclusioni

Speriamo che questo articolo  ti sia stato utile. Se hai bisogno di un commercialista che ti sostenga e ti dia un supporto per affrontare tutte le incombenze burocratiche e fiscali, affidati a Studioerre Rapanà – Commercialista Azzano San Paolo. Per qualsiasi informazione o approfondimento non esitare a contattare Studioerre Rapanà. Rimani aggiornato e consulta la sezione news del nostro sito per avere maggiori informazioni in merito a news e circolari.

Commercialista Azzano San Paolo – Studioerre Rapanà. Lo studio ha sede ad Azzano San Paolo, in provincia di Bergamo. Nato nel 1970 grazie all’impegno di Rag. Guido Rapanà, e oggi grazie alla presenza della Dott.ssa Maria Ileana Rapanà, subentrata nella gestione dell’attività del padre fondatore, costituisce una solida realtà. Da oltre 40 anni fornisce ai propri clienti un’ampia gamma di servizi, in cui qualità ed eccellenza sono al servizio del cliente in ambito contabile, societario, fiscale e del lavoro.

Il nostro obiettivo è quello di offrire e garantire servizi di qualità al cliente, e di soddisfare ogni esigenza richiesta. Il connubio e la strategia vincente di Studioerre Rapanà – Commercialista ad Azzano San Paolo è sicuramente la collaborazione di figure professionali altamente qualificate, e dall’impiego di moderne tecnologie per poter garantire il miglior risultato ai propri clienti.

I servizi offerti dallo studio di commercialisti ad Azzano San Paolo sono i seguenti:

  • Commercialista e Revisore legale: attraverso l’attività di controllo effettuate dalla revisione legale è elevato il livello di fiducia che ogni azionista o socio può riporre nella credibilità dei valori di bilancio della vostra azienda;
  • Servizio paghe e contributi: grazie all’esperienza dello Studio Commercialista Azzano San Paolo, i professionisti di tale Studio forniscono un servizio completo ed efficace dalla elaborazione delle buste paghe alla valutazione e predisposizione dei contratti più idonei in relazione ai diversi tipi di lavoratori;
  • Dichiarazione redditi e Modello 730: Studioerre Rapanà si occupa di predisporre e inviare telematicamente i modelli dichiarativi fiscali e comunicativi delle persone fisiche, società di persone, società di capitali e professionisti;
  • Regime forfettario: il vantaggio di questo servizio offerto da Studioerre Rapanà è quello di avere al servizio dei clienti uno studio professionale di esperti nelle tematiche contabili e fiscali a tariffe molto contenute.
  • Superbonus 110%: i Professionisti di Studioerre Rapanà seguono quotidianamente ed attentamente l’evoluzione dell’intera normativa relativa al Superbonus 110%. Il team di professionisti dello Studio è costantemente aggiornato per quanto riguarda la formazione professionale, e specializzato sul tema cessione del credito e sconto in fattura in ambito SuperEcobonus 110% e SuperSismabonus 110% grazie al continuo studio ed aggiornamento supportato da fonti normative.
  • Fatturazione Elettronica: lo Studio mette a disposizione dei propri clienti software professionali per la gestione della fatturazione elettronica. I Professionisti di Studioerre Rapanà seguono le imprese con un programma ed un’area riservata per l’inserimento e l’invio delle fatture elettroniche.
  • IMU e successioni: lo Studio fornisce assistenza per tutti gli adempimenti connessi al possesso di immobili tassabili. Offre assistenza e consulenza ai contribuenti nella compilazione e presentazione della dichiarazione di successione e di tutti gli adempimenti necessari presso l’Agenzia delle Entrate.

Lo studio offre una molteplice varietà di servizi, la quale ricopre diversi ambiti, tra cui: sociale, contabile, fiscale e del lavoro. La vasta gamma di servizi offerti ha permesso allo studio Commercialista Azzano San Paolo di offrire ai propri clienti la possibilità di scegliere l’opzione più corrispondente alle loro esigenze. La qualità del lavoro svolto, e la soddisfazione del cliente costituiscono da sempre una priorità per lo Studioerre Rapanà e per i suoi collaboratori.

Commercialista Azzano San Paolo

Commercialista Azzano San Paolo: Qualità ed Eccellenza

Uno dei tratti distintivi che da sempre contraddistingue Studioerre Rapanà è il servizio di Commercialista e Revisore legale. La Dott.ssa Rapanà è regolarmente iscritta all’ Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo e presso il suo studio propone ai propri clienti -imprese e professionisti – un insieme di servizi contabili , consulenza fiscale, societaria, contrattuale e del lavoro.Un altro tratto distintivo che distingue lo studio Commercialista Azzano San Paolo è il servizio di revisione legale dei conti. Questo servizio è garantito dall’iscrizione della Dott.ssa Rapanà al Registro dei Revisori. Tale servizio, prettamente orientato alle aziende, risulta molto utile per fornire credibilità e garanzia all’esito del bilancio aziendale. Questo servizio si rivela fondamentale specialmente per i soggetti terzi che entrano in contatto con

l’azienda, per esempio: azionisti, fornitori e subappaltatori. La figura professionale del revisore legale affianca il cliente nel controllo periodico della contabilità sociale, ovvero della sua correttezza e della giusta predisposizione del bilancio in modo conforme alle disposizioni normative.

Commercialista: la figura professionale

Il commercialista è una figura professionale che opera nel settore della consulenza amministrativa e fiscale. È una figura professionale che vede tante responsabilità. In sintesi, possiamo dire che si occupa nello specifico di:

  • Predisporre la dichiarazione dei redditi;
  • Assistere la gestione amministrativa dei clienti;
  • Fornire consulenza in merito a finanza e bilancio.

Per tutti coloro che desiderano aprire un’attività commerciale, la figura professionale del commercialista è di essenziale importanza. Grazie alla preparazione e agli studi pregressi, la figura del commercialista è in grado di fornire consulenza legale e fiscale. Può anche suggerire soluzioni per la creazione di un piano aziendale (business plan) efficace, è dunque in grado di attuare una consulenza strategica mirata e pensata ad HOC per ogni cliente. Infine, può fornire soluzioni volte per la pianificazione finanziaria dell’impresa, al fine di massimizzare i profitti.

Perché affidarsi a un commercialista?

Possiamo concludere dicendo che il Commercialista è una figura professionale essenziale per sostenere le aziende e i privati, e affrontare tutte le incombenze burocratiche e fiscali. Al giorno d’oggi è indispensabile avere un professionista al proprio fianco, per poter essere seguito in modo corretto nella gestione della tua azienda e non solo.

Affidati ai professionisti dello studio di commercialisti Studioerre Rapanà, con oltre 40 anni di esperienza alle proprie spalle.

Per qualsiasi informazione o approfondimento non esitare a contattare Studioerre Rapanà – Commercialista ad Azzano San Paolo. Rimani aggiornato e consulta la sezione news del nostro sito per avere maggiori informazioni in merito a news e circolari.

Le principali novità introdotte nel Modello 730/2022:

  • Innalzamento a 1.200 euro dell’importo annuale del trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati il cui reddito complessivo non sia superiore a 28.000 euro;
  • Innalzamento a 1.200 euro dell’ulteriore detrazione ai titolari di reddito di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati il cui reddito complessivo sia superiore a 28.000 euro fino a 40.000 euro;
  • Aumentato a 609,50 euro l’importo della detrazione riservata al personale del comparto sicurezza;
  • Aumentato a 550 euro il limite di spesa detraibile per le spese veterinarie;
  • Introduzione di un credito d’imposta per gli under 36 con un indice ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA;
  • Introduzione di una detrazione del 19% relativa alle spese di iscrizione ai conservatori dei ragazzi con un importo massimo per ciascun ragazzo non superiore a 1.000 euro solo se il reddito complessivo del contribuente risulta inferiore a 36.000 euro;
  • Aumentato a 16.000 euro il limite di spesa detraibile per le spese di arredo;
  • Introduzione di un credito di imposta per i depuratori d’acqua e riduzione del consumo di plastica con limite di spesa di 1.000 euro per unità immobiliare;
  • Modificato il regime delle c.d. “locazioni brevi” che dal 2021 è applicabile solo se non vengono locati più di 4 immobili;
  • Ampliata la possibilità di usufruire della detrazione al 110% (c.d. Superbonus) anche per le spese di abbattimento delle barriere architettoniche sostenute assieme a specifici interventi di riduzione del rischio sismico ed efficientamento energetico;

Ricordiamo, altresì, che per l’anno d’imposta 2021 sono state prorogate le seguenti agevolazioni:

  • Detrazione delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • Detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici;
  • Detrazione delle spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici

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Il Modello 730 è il modello di dichiarazione dei redditi utilizzato per la maggiore. Riguarda infatti i lavoratori dipendenti e i pensionati

SCADENZE:

  • 16 MARZO, termine entro il quale i datori di lavoro devono rilasciare la Certificazione Unica 2022;
  • 23 MAGGIO, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • 30 SETTEMBRE, termine ultimo per l’invio del 730 all’Agenzia delle Entrate;
  • 25 OTTOBRE, termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa, per correggere eventuali errori sul 730 ordinario.

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Ti mettiamo a disposizione qui di seguito la lista di documenti necessari per la compilazione del 730/2022 ⬇️⬇️⬇️

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Con la Legge di Bilancio 2022 sono state introdotte novità in merito alla cessione del credito e sconto in fattura per bonus edilizi.

Le principali novità sono:

  • a partire del 1° gennaio 2022 per gli interventi di edilizia libera e per lavori con importo complessivo non superiore € 10.000non sono necessari asseverazione di congruità delle spese e visto di conformità in caso di cessione del credito o sconto in fattura (ad esclusione del bonus facciate che richiede sempre asseverazione e visto di conformità)
  • L’esenzione da asseverazione e visto si applica a tutte le operazioni COMUNICATE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE a partire dal 1° gennaio 2022, anche se le spese sono state sostenute nel 2021. La data di fatture e bonifici è ininfluente. (es. lavori in edilizia libera o con importo complessivo sotto i 10.000 euro svolti a dicembre 2021 ma comunicazione opzione sconto in fattura/cessione credito 2022 – > NO obbligo visto e asseverazione)

Inoltre con l’art. 28, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, è stato modificato l’art. 121, DL n. 34/2020, limitando la cessione del credito derivante dall’esercizio di opzione di cessione credito / sconto in fattura. Ciò significa che non sarà più possibile procedere con ripetute cessioni dei crediti in esame. Gli stessi infatti, a decorrere dal 07.02.2022, saranno cedibili una sola volta

Perciò se il contribuente non decide di usufruire del credito in dichiarazione dei redditi:

FINO AL 06.02.2022A PARTIRE DAL 07.02.2022
SCONTO IN FATTURAComunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate fino al 06.02.2022, il FORNITORE
 che ha riconosciuto lo sconto può :
– utilizzarlo in compensazione in F24
– cederlo ad un altro soggetto, che a sua volta potrà usarlo in compensazione o procedere alla cessione
Comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate a partire dal 07.02.2022, il FORNITORE
 che ha riconosciuto lo sconto può :
– utilizzarlo in compensazione in F24
– cederlo ad un altro soggetto, che a sua volta potrà usarlo SOLO in compensazione 
CESSIONE DEL CREDITOComunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate fino al 06.02.2022, il CESSIONARIO DEL CREDITO 
che ha riconosciuto lo sconto può : 
– utilizzarlo in compensazione in F24
– cederlo ad un altro soggetto, che a sua volta potrà usarlo in compensazione o procedere alla cessione
Comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate a partire dal 07.02.2022, il CESSIONARIO DEL CREDITO
 che ha riconosciuto lo sconto può : 
– utilizzarlo SOLO in compensazione in F24

Ad oggi la piattaforma non permette di inviare le comunicazioni in applicazione di questa deroga, la piattaforma sarà aggiornata dal 4 febbraio 2022.  

Per qualsiasi informazione o approfondimento su quanto presentato nel seguente articolo, è possibile contattare direttamente Studioerre Rapanà – Commercialista a Bergamo.

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La legge di conversione n. 215/2021 del DL.146/202 ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione per coloro che impiegano lavoratori autonomi occasionali.

L’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, mediante SMS o posta elettronica.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, la comunicazione dovrà essere inviata entro il 18 gennaio 2022.

Mentre, per i rapporti iniziati successivamente alla data del 11 gennaio è obbligatorio inviare la comunicazione prima dell’inizio della prestazione.

La comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi:

  • Dati del committente e del prestatore
  • Luogo della prestazione
  • Descrizione dell’attività
  • Data di inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale si svolgerà l’opera o il servizio (un giorno, una settimana, un mese…)
  • Ammontare del compenso

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

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Con l’obiettivo di contrastare il riciclaggio e l’evasione fiscale, dal 1° gennaio 2022 non sarà più possibile acquistare in contanti beni o servizi per un importo pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento massimo consentito in contanti sarà quindi di 999,99 euro.

La nuova soglia riguarderà qualsiasi passaggio di denaro tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche; ciò significa che ogni transazione superiore a tale soglia, richiederà un pagamento tracciabile.

Saranno inoltre vietati i trasferimenti di contanti superiori ai limiti, anche quando sono effettuati per mezzo di più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

Tuttavia, non ci sarà alcuna variazione per quanto riguarda i prelevamenti o versamenti in banca o alle Poste, sul proprio conto corrente o libretto di risparmio, in quanto non si tratta di passaggio di denaro tra due soggetti, ma riguardano una singola persona.

Si precisa che sarà punito non solo chi paga in contanti superando il limite, ma anche chi accetta il pagamento, con una sanzione variabile tra 1.000 e 15.000 euro.

Diverso è il discorso per datori di lavoro o committenti, i quali non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

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