Dal momento in cui si possiede uno o più immobili costituenti seconda casa, terreni agricoli o aree fabbricabili, si è tenuti al calcolo ed al versamento dell’IMU. Lo Studioerre Rapanà vi fornisce assistenza per tutti gli adempimenti connessi al possesso di immobili tassabili. Offre inoltre la consulenza in merito alla tassazione degli immobili, non solo in ambito IMU ma anche in sede di vendita/acquisto di immobili e relativa tassazione delle plusvalenze. Quando si parla di IMU e successioni sono numerosi gli aspetti da tenere in considerazione. Vediamo ora ogni dettaglio!
Cos’è l’IMU?
Parlando di IMU e successioni è fondamentale mettere in chiaro da subito di cosa si tratta. L’IMU è l’imposta municipale propria. È l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing. L’IMU è dovuta esclusivamente dai suddetti soggetti e non anche dall’occupante dell’immobile (il quale era assoggettato alla TASI, che è stata abolita dalla legge di bilancio 2020). L’IMU, introdotta a partire dall’anno 2012, si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. È fatta eccezione per la regione del Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Come calcolare la base imponibile dell’IMU?
L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.
- Fabbricati iscritti in catasto [art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019]: la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, moltiplicando poi il risultato per il moltiplicatore della categoria catastale di riferimento.
- Aree fabbricabili [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]: la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, tenendo conto di elementi quali: zona territoriale di ubicazione; indice di edificabilità; destinazione d’uso consentita; oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- Terreni agricoli [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]: la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
IMU: rate e versamento dell’imposta municipale propria
L’IMU va pagata in due rate. La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote. Nel caso però in cui i suddetti termini coincidano con un giorno festivo o pre festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile. È, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento. In caso di mancato pagamento dell’IMU sono previste le opportune sanzioni. Il versamento dell’IMU deve essere effettuato tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale con esso compatibile. Il versamento potrà essere effettuato anche utilizzando la piattaforma pagoPA.
Successioni: dichiarazione di successione e tutti gli adempimenti
La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità o dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola. La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente tramite i servizi telematici, o tramite un intermediario abilitato (per esempio, professionisti o CAF) o presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, è previsto il pagamento di un’imposta di successione. L’imposta di successione viene liquidata dall’ufficio in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione tenendo conto anche delle eventuali dichiarazioni sostitutive. Il pagamento dell’imposta di successione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione, tramite F24. Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora.
IMU e successioni: tutto quello che devi sapere!
La successione mortis causa determina oltre al trasferimento della proprietà dell’immobile, anche quelle fiscali. L’articolo 752 del Codice Civile stabilisce: “I coeredi contribuiscono tra loro [1295, 1315, 1318, 1319, 1546 c.c.] al pagamento dei debiti e pesi ereditari [754, 755, 756 c.c.] in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto [662, 663 c.c.]“. Nel caso di IMU non pagata, ci sono conseguenze per gli eredi. Se il proprietario di un immobile muore, l’eventuale debito per l’IMU da questi non versato prima del suo decesso, e quindi per le annualità precedenti a quella in cui è avvenuta la morte, si trasferisce sugli eredi. La Cassazione ha stabilito che gli eredi non devono pagare le sanzioni per l’inesatto o mancato versamento dell’IMU da parte del caro estinto. Il termine previsto dalla legge per la prescrizione IMU è di 5 anni, come accade anche per altri tributi locali come la Tari.
IMU e successioni: Studioerre Rapanà è al tuo fianco
Lo Studioerre Rapanà, con sede ad Azzano San Paolo (BG), offre la consulenza in merito alla tassazione degli immobili, non solo in ambito IMU ma anche in sede di vendita/acquisto di immobili e relativa tassazione delle plusvalenze. Si impegna a fornirvi l’intero processo del calcolo dell’IMU dalla verifica degli immobili detenuti, controllando la correttezza dei calcoli fino la compilazione del modello F24. Tale delega di pagamento F24 può essere inviata al cliente per effettuare il pagamento oppure su richiesta del cliente lo Studio si occuperà dell’inoltro telematico delle deleghe di pagamento F24, che saranno addebitate alle scadenze di legge sul conto corrente comunicato dal cliente. Studioerre Rapanà offre inoltre assistenza e consulenza ai contribuenti nella compilazione e presentazione della dichiarazione di successione e di tutti gli adempimenti necessari presso l’Agenzia delle Entrate. Come visto sopra, la dichiarazione dovrà essere presentata entro 12 mesi dall’apertura della successione.
Studioerre Rapanà: commercialista a Bergamo
Studioerre Rapanà associati è uno studio di commercialisti e revisori legali con sede ad Azzano San Paolo (BG). Da oltre 40 anni affianchiamo i nostri clienti nell’ambito della consulenza fiscale, contabile e societaria. Nato nel 1970 grazie all’impegno di Rag. Guido Rapanà, continua oggi la sua attività grazie alla presenza della Dott.ssa Maria Ileana Rapanà. Studioerre Rapanà si rivolge a imprese, professionisti e privati affiancando il cliente in tutte le fasi di sviluppo del proprio progetto imprenditoriale, sia in ambito contabile, societario, fiscale nonché del lavoro.
La missione è fornire un servizio di qualità ed eccellenza in grado di soddisfare le diverse esigenze della clientela. Per fare ciò Studioerre Rapanà si avvale dell’apporto lavorativo di collaboratori qualificati e di tecnologie all’avanguardia. Il nostro Studio è un ufficio autorizzato CAF Cgn.
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Priorità al servizio del cliente con Studioerre Rapanà associati!
I servizi offerti da Studioerre Rapanà Associati sono i seguenti:
- Commercialista e Revisore legale
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