Con la Legge di Bilancio 2022 sono state introdotte novità in merito alla cessione del credito e sconto in fattura per bonus edilizi.
Le principali novità sono:
- a partire del 1° gennaio 2022 per gli interventi di edilizia libera e per lavori con importo complessivo non superiore € 10.000, non sono necessari asseverazione di congruità delle spese e visto di conformità in caso di cessione del credito o sconto in fattura (ad esclusione del bonus facciate che richiede sempre asseverazione e visto di conformità)
- L’esenzione da asseverazione e visto si applica a tutte le operazioni COMUNICATE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE a partire dal 1° gennaio 2022, anche se le spese sono state sostenute nel 2021. La data di fatture e bonifici è ininfluente. (es. lavori in edilizia libera o con importo complessivo sotto i 10.000 euro svolti a dicembre 2021 ma comunicazione opzione sconto in fattura/cessione credito 2022 – > NO obbligo visto e asseverazione)
Inoltre con l’art. 28, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, è stato modificato l’art. 121, DL n. 34/2020, limitando la cessione del credito derivante dall’esercizio di opzione di cessione credito / sconto in fattura. Ciò significa che non sarà più possibile procedere con ripetute cessioni dei crediti in esame. Gli stessi infatti, a decorrere dal 07.02.2022, saranno cedibili una sola volta.
Perciò se il contribuente non decide di usufruire del credito in dichiarazione dei redditi:
FINO AL 06.02.2022 | A PARTIRE DAL 07.02.2022 | |
SCONTO IN FATTURA | Comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate fino al 06.02.2022, il FORNITORE che ha riconosciuto lo sconto può : – utilizzarlo in compensazione in F24 – cederlo ad un altro soggetto, che a sua volta potrà usarlo in compensazione o procedere alla cessione | Comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate a partire dal 07.02.2022, il FORNITORE che ha riconosciuto lo sconto può : – utilizzarlo in compensazione in F24 – cederlo ad un altro soggetto, che a sua volta potrà usarlo SOLO in compensazione |
CESSIONE DEL CREDITO | Comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate fino al 06.02.2022, il CESSIONARIO DEL CREDITO che ha riconosciuto lo sconto può : – utilizzarlo in compensazione in F24 – cederlo ad un altro soggetto, che a sua volta potrà usarlo in compensazione o procedere alla cessione | Comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate a partire dal 07.02.2022, il CESSIONARIO DEL CREDITO che ha riconosciuto lo sconto può : – utilizzarlo SOLO in compensazione in F24 |
Ad oggi la piattaforma non permette di inviare le comunicazioni in applicazione di questa deroga, la piattaforma sarà aggiornata dal 4 febbraio 2022.
Per qualsiasi informazione o approfondimento su quanto presentato nel seguente articolo, è possibile contattare direttamente Studioerre Rapanà – Commercialista a Bergamo.
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