Con la Legge di Bilancio 2022 sono state introdotte novità in merito alla cessione del credito e sconto in fattura per bonus edilizi.

Le principali novità sono:

  • a partire del 1° gennaio 2022 per gli interventi di edilizia libera e per lavori con importo complessivo non superiore € 10.000, non sono necessari asseverazione di congruità delle spese e visto di conformità in caso di cessione del credito o sconto in fattura (ad esclusione del bonus facciate che richiede sempre asseverazione e visto di conformità)
  • L’esenzione da asseverazione e visto si applica a tutte le operazioni COMUNICATE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE a partire dal 1° gennaio 2022, anche se le spese sono state sostenute nel 2021. La data di fatture e bonifici è ininfluente. (es. lavori in edilizia libera o con importo complessivo sotto i 10.000 euro svolti a dicembre 2021 ma comunicazione opzione sconto in fattura/cessione credito 2022 – > NO obbligo visto e asseverazione)

Inoltre con l’art. 28, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, è stato modificato l’art. 121, DL n. 34/2020, limitando la cessione del credito derivante dall’esercizio di opzione di cessione credito / sconto in fattura. Ciò significa che non sarà più possibile procedere con ripetute cessioni dei crediti in esame. Gli stessi infatti, a decorrere dal 07.02.2022, saranno cedibili una sola volta. 

Perciò se il contribuente non decide di usufruire del credito in dichiarazione dei redditi:

FINO AL 06.02.2022A PARTIRE DAL 07.02.2022
SCONTO IN FATTURAComunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate fino al 06.02.2022, il FORNITORE
 che ha riconosciuto lo sconto può :
– utilizzarlo in compensazione in F24
– cederlo ad un altro soggetto, che a sua volta potrà usarlo in compensazione o procedere alla cessione
Comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate a partire dal 07.02.2022, il FORNITORE
 che ha riconosciuto lo sconto può :
– utilizzarlo in compensazione in F24
– cederlo ad un altro soggetto, che a sua volta potrà usarlo SOLO in compensazione 
CESSIONE DEL CREDITOComunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate fino al 06.02.2022, il CESSIONARIO DEL CREDITO 
che ha riconosciuto lo sconto può : 
– utilizzarlo in compensazione in F24
– cederlo ad un altro soggetto, che a sua volta potrà usarlo in compensazione o procedere alla cessione
Comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate a partire dal 07.02.2022, il CESSIONARIO DEL CREDITO
 che ha riconosciuto lo sconto può : 
– utilizzarlo SOLO in compensazione in F24

Ad oggi la piattaforma non permette di inviare le comunicazioni in applicazione di questa deroga, la piattaforma sarà aggiornata dal 4 febbraio 2022.  

Per qualsiasi informazione o approfondimento su quanto presentato nel seguente articolo, è possibile contattare direttamente Studioerre Rapanà – Commercialista a Bergamo.

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La legge di conversione n. 215/2021 del DL.146/202 ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione per coloro che impiegano lavoratori autonomi occasionali.

L’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, mediante SMS o posta elettronica.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, la comunicazione dovrà essere inviata entro il 18 gennaio 2022.

Mentre, per i rapporti iniziati successivamente alla data del 11 gennaio è obbligatorio inviare la comunicazione prima dell’inizio della prestazione.

La comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi:

  • Dati del committente e del prestatore
  • Luogo della prestazione
  • Descrizione dell’attività
  • Data di inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale si svolgerà l’opera o il servizio (un giorno, una settimana, un mese…)
  • Ammontare del compenso

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

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Con l’obiettivo di contrastare il riciclaggio e l’evasione fiscale, dal 1° gennaio 2022 non sarà più possibile acquistare in contanti beni o servizi per un importo pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento massimo consentito in contanti sarà quindi di 999,99 euro.

La nuova soglia riguarderà qualsiasi passaggio di denaro tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche; ciò significa che ogni transazione superiore a tale soglia, richiederà un pagamento tracciabile.

Saranno inoltre vietati i trasferimenti di contanti superiori ai limiti, anche quando sono effettuati per mezzo di più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

Tuttavia, non ci sarà alcuna variazione per quanto riguarda i prelevamenti o versamenti in banca o alle Poste, sul proprio conto corrente o libretto di risparmio, in quanto non si tratta di passaggio di denaro tra due soggetti, ma riguardano una singola persona.

Si precisa che sarà punito non solo chi paga in contanti superando il limite, ma anche chi accetta il pagamento, con una sanzione variabile tra 1.000 e 15.000 euro.

Diverso è il discorso per datori di lavoro o committenti, i quali non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

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La bozza del Disegno di Legge di Bilancio ha previsto la proroga per l’opzione
dello sconto in fattura e della cessione del credito non solo per gli interventi del
superbonus 110% ma anche per i bonus edilizi in genere.

Tale proroga dovrebbe durare fino al 2025 per il superbonus e fino al 2024 per
gli altri bonus edilizi.
Tali previsioni sono inserite nell’ultima versione della bozza del Disegno di
Legge. Salvo modifiche durante l’iter parlamentare, la disciplina dell’art 121 del
Decreto Legge n.34/2020 convertito in Legge 77/2020 dovrebbe estendere a
tutto il 2024 la possibilità per il bonus facciate, bonus ristrutturazione, sisma
bonus ordinari della possibilità di fruire dello sconto in fattura e della cessione
del credito.

Riepilogo degli interventi con possibilità fruire opzione fino al 31/12/2024:

  • recupero del patrimonio edilizio (art 16-bis) detrazione Irpef 50% fino a limite spesa di € 96000;
  • interventi efficienza energetica art 14 dl 63/2013 (ecobonus ordinario);
  • interventi che prevedono adozione di misure antisismiche (sisma bonus ordinario);
  • installazione impianti fotovoltaici art 16 bis;
  • interventi recupero della facciata degli edifici esistenti. La bozza del DDL prevede la fruibilità della detrazione solo alle spese sostenute fino al 31/12/2022 E CON ALIQUOTA AL 60% per le spese sostenute dal 01/01/2022

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Quali sono le novità per le partita IVA in regime forfettario nel 2022? Qui di seguito vogliamo illustrarvi i requisiti per poter accedere a questo regime agevolato, ma anche cosa potrebbe cambiare con l’arrivo del nuovo anno.

Ricordiamo:

  • Chi vuole accedere o permanere nel regime forfettario nel 2022 dovrà avere un monte ricavi/compensi non superiore a 65.000 euro se la partita IVA è già in attività prima del 2021, o per chi ha aperto la partita IVA il primo di gennaio 2021. Per chi ha aperto la sua partita IVA durante l’anno deve tenere presente che il limite di fatturato deve essere ragguagliato su base annua.
  • il regime forfetario prevedere il principio di cassa: al fine della composizione del fatturato lordo, vengono contate solamente le fatture effettivamente incassate durante l’anno. Consigliamo quindi di prestare particolare attenzione alle fatture a cavallo d’anno e di emettere la fattura nello stesso anno in cui avviene il pagamento.

Vi informiamo inoltre che lo scorso 5 novembre il Governo italiano ha richiesto alla Commissione UE l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche ai soggetti forfettari. Se la richiesta venisse accolta, anche i forfetari sarebbero obbligati ad emettere fattura elettronica a partire da gennaio 2022.

In attesa di capire come evolverà la situazione, consigliamo di mobilitarvi ad analizzare le diverse soluzioni per preparare e trasferire le fatture elettroniche e trovare quella su misura per Voi, ricordandovi che lo studio mette a disposizione dei propri clienti dei software professionali che aiutano nella gestione di tutte le operazioni relative alla fatturazione elettronica.

Stai avviando la tua nuova attività e non sai ancora se il regime forfetario possa fare al caso tuo? Oppure stai valutando se passare da un regime ordinario a quello forfettario? Studioerre Rapanà – commercialista a Bergamo è a tua completa disposizione. Ti aiuteremo a capire nei dettagli i vantaggi, i requisiti d’accesso e tutto ciò che è connesso al regime forfetario, l’unico regime di vantaggio esistente in Italia.

commercialista bergamo

Da oltre 40 anni lavoriamo a fianco dei nostri clienti offrendo un servizio di eccellenza e affiancandoli in tutte le fasi del proprio lavoro. Seguiamo con attenzione ogni cliente in ambito contabile, fiscale, societario e del lavoro.

Facciamo della soddisfazione dei clienti il nostro obiettivo primario. Proprio per questo, ci affidiamo a collaboratoriqualificati e a tecnologie all’avanguardia per soddisfare le diverse richieste della clientela ed essere sempre aggiornati sulle novità. Il nostro Studio offre diversi servizi:

Il regime forfetario: di cosa si tratta?

Il regime forfetario è un regime fiscale agevolato, destinato a liberi professionisti, commercianti, artigiani, imprese e freelance che esercitano attività d’impresa, professioni o arti. Introdotto nel 2015 con la Legge di Stabilità, nel corso degli anni ha subito alcune modifiche. Per questa ragione è di vitale importanza affidarsi a esperti in continuo aggiornamento. In sintesi, il regime forfetario prevede una serie di agevolazioni contabili e documentali, nonché la determinazione forfettaria del reddito imponibile, calcolato applicando alla somma dei ricavi un coefficiente di redditività, diverso per tipo di attività esercitata.

A chi è rivolto?

Il regime forfetario è un regime fiscale rivolto a tutte le persone fisiche che vogliono iniziare un’attività d’impresa o che sono già in attività con un regime ordinario o semplificato e che vogliono, per convenienza, passare ad un regime forfetario, purché posseggano i requisiti stabiliti dalla legge. È un regime fiscale ideale per tutti i freelance e liberi professionisti ma anche commercianti ed artigiani che per la prima volta intraprendono un’attività autonoma. Questo perché garantisce loro una serie di vantaggi fiscali e contabili senza eguali. 

Tuttavia, non tutti possono usufruirne: società di persone, cooperative, associazioni e società capitali non possono infatti aderirvi. Ma non solo: sono esclusi da questo regime fiscale agevolato anche tutti quei soggetti e imprese che non soddisfano dei precisi requisiti di accesso.

Quali sono i requisiti di accesso?

Possono abbracciare tale regime le persone fisiche già in attività o che iniziano un’attività di impresa, arte o professione e che nell’anno precedente:

  • hanno conseguito ricavi inferiori a 65.000 Euro.
  • hanno sostenuto spese per lavoro dipendente, lavoro accessorio e compensi per i collaboratori inferiori a 20.000 Euro lordi nell’anno precedente.

Il regime forfetario cessa di avere validità dall’anno successo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti sopra indicati.

Perché è conveniente?

fatturazione elettronica

Come abbiamo visto, il regime forfetario è un regime fiscale agevolato. Offre infatti una serie di vantaggi, soprattutto per quanto riguarda l’aliquota e la determinazione del reddito.

Il reddito lordo dei soggetti che applicano il regime forfettario è generato applicando all’ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività. Il coefficiente di redditività è una percentuale che varia a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.

Per ottenere il reddito imponibile, sul quale verrà poi applicata la tassazione, occorre sottrarre al reddito lordo l’importo relativo ai contributi previdenziali obbligatori, inclusi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non fiscalmente a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.

Sul reddito imponibile si applica un’imposta del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.

Per chi avvia una nuova attività, inoltre, la tassazione sarà ridotta al 5% per i primi 5 anni d’imposta.

Ma i vantaggi per chi scegli questo regime non si limitano solo ad un’aliquota vantaggiosa. Questo regime offre inoltre:

  • esenzione IVA per coloro che emettono fattura verso clienti italiani ed esteri;
  • esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% sulle prestazioni offerte. Con il regime forfettario non dovrai applicare alcun tipo di trattenuta, incassando così il 100% dei tuoi compensi;
  • semplificazione contabile: grazie al regime forfettario, potrai beneficiare dell’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.

Ulteriore agevolazione riguarda gli artigiani e i commercianti, i quali possono usufruire di un regime agevolato contributivo, nel quale la base imponibile contributiva è costituita dal reddito forfettario e su questo viene applicato la riduzione della contribuzione del 35%. Coloro che ne hanno i requisiti e che vogliono aderire a questo regime contributivo agevolato, devono fare tempestiva comunicazione all’INPS.

Chi è in regime forfetario deve emettere fatturazione elettronica?

regime forfetario bergamo

Ecco qui un ulteriore vantaggio di questo regime. La legge di Bilancio 2020 lascia libero il contribuente forfetario di decidere se aderire alla fatturazione elettronica, oppure continuare a optare per la fatturazione cartacea.

Pertanto la risposta è no, chi è in regime forfetario non deve necessariamente emettere fattura elettronica, tranne che nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Al fine di incentivare il passaggio alla fatturazione elettronica, il legislatore ha però stabilito che, i contribuenti in regime forfettario che emettono soltanto fatture elettroniche, potranno beneficiare della riduzione dei termini ordinari dell’accertamento fiscale da 5 a 4 anni.

Posso detrarre qualche spesa con il regime forfetario?

La tassazione è sì conveniente, però questo sistema impedisce di beneficiare di detrazioni e di deduzioni, ad eccezione della deduzione prevista per i contributi previdenziali obbligatori.

Nel regime forfetario la formula ricavi meno costi, utilizzata per la determinazione del reddito nei regimi soggetti a tassazione IRPEF, non è prevista.

Tutti i costi sostenuti quindi, non vengono scaricati dal fatturato totale uno ad uno, ma bensì calcolati in maniera forfettaria.

I contribuenti quindi che, per diverse ragioni, devono sostenere spese elevate, dovranno valutare attentamente l’effettiva convenienza ad utilizzare questo regime. 

Devi avviare la tua nuova attività e hai dubbi sulla scelta tra regime forfettario o regime ordinario? Vuoi conoscere gli ulteriori vantaggi previsti per il regime forfetario? Contattaci per una consulenza gratuita e ti spiegheremo come procedere! Dedichiamo su vostra richiesta specifici e singoli interventi a tariffe molto contenute e vantaggiose. Studioerre Rapanà, commercialista a Bergamo, è a vostra completa disposizione.

Cos’è la fatturazione elettronica?

La fatturazione elettronica è il sistema che gestisce tutti gli aspetti relativi alla fattura elettronica. La fattura elettronica è un documento in formato digitale che sostituisce la tradizionale fattura su carta. La fatturazione elettronica garantisce notevoli risparmi e permette una migliore efficienza tra clienti e fornitori. A partire dal 1° gennaio 2019, tutti i titolari di partita IVA sono tenuti a emettere la fattura in modalità elettronica. L’emissione, l’invio, la conservazione e il recapito della fattura elettronica avvengono, infatti, senza l’utilizzo della carta. In aggiunta, dal 2019 la fattura elettronica costituisce l’unico documento valido ai fini fiscali. Il sistema della fatturazione elettronica si ispira a tre principi:

  1. Dematerializzazione: il formato cartaceo non viene più utilizzato;
  2. Integrazione: tutte le parti coinvolte nella fatturazione elettronica (cliente, fornitore e verificatore) sono tutelate;
  3. Collaborazione: cliente e fornitore collaborano e insieme decidono come avverrà l’emissione della fattura elettronica.

Fatturazione elettronica e fatturazione cartacea: cosa cambia?

Sono solo due gli aspetti che differenziano la fatturazione elettronica da quella cartacea:

  1. La fattura elettronica deve essere esclusivamente redatta utilizzando un dispositivo elettronico: pc, tablet o smartphone. All’interno del documento si trova la firma elettronica di chi emette la fattura;
  2. Una volta redatta, la fattura elettronica deve essere trasmessa al cliente in formato elettronico tramite uno specifico Sistema di Interscambio (SdI).

Il sistema SdI funziona come un vero e proprio postino. Si occupa in un primo momento di verificare che la fattura elettronica contenga i dati obbligatori ai fini fiscali. La data di emissione della fattura, il numero di partita IVA, il corrispettivo sono esempi dei dati obbligatori definiti nell’art. 21 bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972, n. 633. Oltre a questi dati, la fattura elettronica deve contenere l’indirizzo telematico (l’indirizzo PEC) al quale la fattura verrà trasmessa al cliente. In un secondo momento, il SdI deve verificare che il numero della partita IVA del fornitore e la partita IVA o Codice Fiscale del cliente esistano realmente. Se si superano entrambi i controlli, il Sistema di Interscambio recapita la fattura elettronica al cliente destinatario. Infine, chi ha trasmesso la fattura elettronica viene informato della data e ora della consegna del documento tramite una “ricevuta di recapito”.

I vantaggi della fatturazione elettronica

Come abbiamo appena visto, le differenze tra la fatturazione elettronica e la fatturazione cartacea non sono numerose. Numerosi sono invece i suoi vantaggi. Questi vantaggi spiegano bene la necessità dell’obbligo della fatturazione elettronica in Italia. Inoltre occorre sottolineare che i vantaggi della fatturazione elettronica non sono solo di natura fiscale. Infatti, più che un’innovazione tecnologica, la fatturazione elettronica sembra essere un’innovazione culturale. Tra i principali vantaggi di questo sistema occorre citare:

  • La lotta all’evasione fiscale e alla frode: l’Italia è il Paese con la più elevata evasione dell’imposta IVA. I dati dimostrano che la fatturazione elettronica ha contribuito alla sua riduzione.
  • La digitalizzazione: in un mondo sempre più digitalizzato, è fondamentale stare al passo con l’innovazione. La digitalizzazione può conferire alle imprese italiane maggiore competitività. Questo grazie al miglioramento nella circolazione di informazioni da un punto di vista qualitativo (maggiore sicurezza, riduzione degli errori) e riduzione dei costi.
  • Riduzione di costi: la fatturazione elettronica permette di risparmiare concretamente sui costi di stampa. Anche i costi di gestione del processo di contabilizzazione diminuiscono.
  • Riduzione degli errori derivati dall’acquisizione manuale di dati.
  • Riduzione del consumo di carta.
  • Maggiore efficienza nei rapporti tra fornitori e clienti.
  • Semplificazione fiscale e amministrativa: i termini di accertamento sono più brevi e in alcune circostanze non esiste più l’obbligo di tenere i registri IVA.
  • Maggiore competitività per il Paese.

Fatturazione elettronica e regime forfettario

Un argomento sul quale occorre concentrarsi è il regime forfettario. Fino ad oggi, l’obbligo della fatturazione elettronica ha escluso una categoria di lavoratori: i detentori di piccole partita IVA che rientrano nel cosiddetto regime forfettario. Con regime forfettario si intende un regime fiscale agevolato. Chi rientra nei requisiti previsti, infatti, può beneficiare di una tassazione agevolata del 15 per cento e del 5 per cento per le nuove attività. Il limite di ricavo annuo per accedere e/o rimanere nel regime forfettario è di 65 mila euro. Introdotto nel 2014 dalla Legge 190, ha subito negli anni parecchie modifiche e aggiornamenti. É importante aprire questa parentesi perché in questi prossimi mesi potremmo assistere ad un cambiamento. Molto probabilmente, infatti, l’obbligo di fatturazione elettronica verrà presto esteso anche ai forfettari.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti avanzato questa proposta. Presto la Commissione Europea dovrà decidere se introdurre l’estensione dell’obbligo ai forfettari o meno. La proposta è motivata dalla serie di vantaggi che, come precedentemente visto, la fatturazione elettronica può generare. In particolare, l’estensione dell’obbligo ai forfettari potrebbe aiutare nel contrasto all’evasione fiscale e contribuire ad aumentare la digitalizzazione nel nostro Paese. Inoltre, i dati confermano che la fatturazione elettronica non abbia inciso in modo significativo sui costi che i titolari di partita IVA devono sostenere. Per il momento nulla è confermato. Ma considerati tutti i lati vantaggiosi della fatturazione elettronica, molto probabilmente si assisterà presto a questo cambiamento.

Fatturazione elettronica da Studioerre Rapanà | Commercialista a Bergamo

Da quando, nel 2019, la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria, il nostro Studio ha da subito messo a disposizione dei propri clienti dei software professionali che aiutano nella gestione di tutte le operazioni relative alla fatturazione elettronica. Tramite una piattaforma web mettiamo in comunicazione il cliente con lo Studio stesso. Ogni cliente può accedere alla piattaforma in qualsiasi momento e per qualsiasi chiarimento. Sicurezza e protezione di tutte le parti sono tutelate durante tutte le fasi del procedimento. Trasparenza e disponibilità sono due concetti fondamentali che Studioerre Rapanà | Commercialista a Bergamo vuole veicolare nel proprio lavoro.

Studioerre Rapanà – Commercialista a Bergamo, da oltre 40 anni fornisce un’ampia gamma di servizi di alta qualità nell’ambito della consulenza fiscale, contabile, societaria e del lavoro, al fine di soddisfare nel modo più completo possibile le esigenze di ogni cliente. Nato nel 1970 grazie all’impegno di Rag. Guido Rapanà, costituisce oggi una solida realtà grazie alla Dott.ssa Maria Ileana Rapanà, subentrata nella gestione dell’attività al padre e fondatore. Con un numero sempre più elevato di clienti soddisfatti, il mix vincente dello Studio è costituito da collaboratori professionali e altamente qualificati e dall’utilizzo di tecnologie avanzate per garantire il miglior risultato ai propri clienti.

La varietà dei servizi offerti copre diversi ambiti: contabile, societario, fiscale e del lavoro. Questo ha permesso allo Studio di offrire ai propri clienti la possibilità di scegliere l’opzione più adeguata per le loro necessità, in quanto la qualità e la soddisfazione del cliente hanno da sempre costituito una priorità per lo Studio e per i suoi collaboratori.

Commercialista e Revisore legale

Il servizio che per eccellenza contraddistingue Studioerre Rapanà è quello di Commercialista e Revisore legale a Bergamo. Grazie all’iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo della Dott.ssa Rapanà, lo Studio propone ad ogni cliente – Impresa, Professionisti o Persone Fisiche – un insieme di servizi contabili al fine di rispondere a tutte le esigenze specifiche in ambito di consulenza fiscale, contabile, societaria, contrattuale, nonché del lavoro.

Lo studio si distingue inoltre per il servizio di revisione legale dei conti, grazie all’iscrizione della Dott.ssa Rapanà al Registro dei Revisori. Quest’ultimo servizio – orientato alle aziende – risulta di elevata utilità per fornire un’ulteriore garanzia e credibilità all’esito del bilancio aziendale. Il bilancio aziendale costituisce uno strumento di elevata importanza, non solo internamente, ma soprattutto per i soggetti terzi che entrano in contatto con l’azienda, quali azionisti, fornitori e sub-appaltatori. La figura di revisore che è possibile trovare da Studioerre Rapanà – Commercialista a Bergamo affianca il proprio cliente nel controllo periodico della contabilità sociale, nonché della sua correttezza e della giusta predisposizione del bilancio in modo conforme alle disposizioni normative.

Paghe e contributi

Lo Studioerre Rapanà – Commercialista a Bergamo si occupa della gestione del personale, fornendo un servizio completo sotto tutti i punti di vista:

  • Elaborazione delle buste paga
  • Elaborazione delle pratiche di assunzione e licenziamento
  • Stesura delle pratiche INPS, INAIL, CASSA EDILE
  • Richiesta della cassa integrazione CIGO e CIG
  • Gestione degli infortuni
  • Assistenza in caso di visite ispettive e vertenze sindacali

I collaboratori dello studio sono qualificati per gestire sia operazioni di tipo ordinario – calcolo delle buste paga e corretta iscrizione a istituti previdenziali per l’erogazione dei contributi – che di carattere straordinario – assunzioni, variazione dei contratti o cessazione del rapporto di lavoro.

Contabilità ordinaria e consulenza fiscale

La tenuta della contabilità è un’operazione molto importante ai fini del controllo dell’attività. Da Studioerre Rapanà – Commercialista a Bergamo, è possibile trovare collaboratori esperti che affiancano il cliente nella tenuta della contabilità. Questa tipologia di servizio è rivolta a diversi soggetti: da imprese e società – comprese le società cooperative – alle piccole imprese e ai lavoratori autonomi. Nel caso in cui le aziende gestiscono internamente la propria contabilità, lo Studio è disposto ad affiancare l’azienda fornendo un servizio di consulenza con lo scopo di fornire ulteriore supporto per il compimento di operazioni considerate atipiche, quali ad esempio, la riorganizzazione aziendale.

Regime forfettario

Lo studio si offre per guidare il proprio cliente verso l’adozione del regime forfettario. Questo regime fiscale, introdotto nel 2014, ha senza dubbio molti vantaggi, ma ha subito molte modifiche nel corso degli anni. Da Studioerre Rapanà – Commercialista a Bergamo è possibile trovare un team di esperti, in continuo aggiornamento, che affianca i clienti nella scelta della miglior soluzione per le proprie esigenze specifiche.

Dichiarazione dei redditi e Modello 730

Autorizzato dal Caf Bergamo, lo Studioerre Rapanà – Commercialista a Bergamo, si occupa della stesura e dell’invio di tutti i modelli dichiarativi fiscali previsti dalle normative vigenti. Fornisce inoltre un servizio di consulenza con un professionista esperto per la compilazione del Modello 730: non solo per il lavoratore dipendente, ma anche per i familiari.

Superbonus 110%

Nel Decreto Rilancio 2020 è prevista l’agevolazione fiscale del Superbonus 110%. Questa agevolazione permette di elevare al 110% l’aliquota di detrazione per le spese sostenute in diversi ambiti, quali gli interventi di efficienza energetica, di installazione di pannelli fotovoltaici e di dispositivi per la ricarica di veicoli elettrici all’interno di edifici. Questi interventi possono essere sommati ad agevolazioni già esistenti. Da Studioerre Rapanà, è possibile trovare un team di collaboratori costantemente aggiornato sulle imposizioni previste dalla normativa italiana, al fine di offrire un servizio completo, chiaro e soddisfacente per i propri clienti.

Fatturazione elettronica

Altro servizio di grande importanza che si può trovare da Studioerre Rapanà – Commercialista a Bergamo è quello riguardante la fatturazione elettronica. A partire dal 2019, secondo la normativa, tutti i titolari di partita IVA sono tenuti all’emissione di fatture elettroniche, che costituiscono l’unico strumento valido ai fini fiscali. Lo Studio, fin dal principio, ha messo a disposizione software professionali per la gestione di queste operazioni, fornendo inoltre la possibilità di accedere ad una piattaforma web che mette in comunicazione il cliente con lo Studio stesso: ogni cliente ha la possibilità di accedere a questa piattaforma per qualsiasi evenienza o chiarimento. Trasparenza e disponibilità per ogni evenienza sono due concetti fondamentali che Studioerre Rapanà vuole veicolare nel proprio lavoro.

IMU e successioni

Studioerre Rapanà – Commercialista a Bergamo, offre un servizio di consulenza per tutto ciò che riguarda la tassazione IMU e quelle previste dalle successioni. Lo Studio si incarica di seguire tutto il processo di calcolo dell’IMU con il fine di redigere in modo completo e fedele il modello F24. Valore aggiunto di questo servizio è la presa in carico del pagamento nel caso in cui venga espressamente richiesto dal cliente: lo Studio si occuperà quindi anche dell’emissione di tutta la documentazione prevista per tale operazione. Lo Studio offre anche un servizio di consulenza per tutte le operazioni che riguardano la dichiarazione di successione, fornendo tutte le informazioni necessarie per gli adempimenti previsti dall’Agenzia delle Entrate.

La qualità, l’eccellenza e la passione sono gli assunti sui quali si basa l’offerta di tutti i servizi proposti, con lo scopo di fornire al cliente un risultato sempre eccellente e all’altezza delle sue aspettative. Per qualsiasi informazione o approfondimento su quanto presentato nel seguente articolo, è possibile contattare direttamente Studioerre Rapanà – Commercialista a Bergamo.

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